Articolo 664 del Codice Penale

Art.664 CP – Articolo 664 del Codice Penale Italiano

Art. 664.
Distruzione o deterioramento di affissioni.

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 660
Articolo 661
Articolo 662
Articolo 663
Articolo 663 bis
Articolo 665
Articolo 666
Articolo 667
Articolo 668
Articolo 669