Art.660 CP – Articolo 660 del Codice Penale Italiano
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
(1) La Corte Costituzionale, con l’ordinanza 29 novembre 2018, n. 220, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 660 del codice penale, sollevata dal Tribunale ordinario di Varese, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
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