Art.654 CP – Articolo 654 del Codice Penale Italiano
Art. 654.
Grida e manifestazioni sediziose.
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell’articolo 266 ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Libro terzo
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia (artt. 650-730)
Articolo 650
Articolo 651
Articolo 652
Articolo 653
Articolo 655
Articolo 656
Articolo 657
Articolo 658
Articolo 659