Art.653 CP – Articolo 653 del Codice Penale Italiano
Art. 653.
Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati.
Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno.
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Libro terzo
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
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