Articolo 653 del Codice Penale

Art.653 CP – Articolo 653 del Codice Penale Italiano

Art. 653.
Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati.

Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno.

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Libro terzo
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

 

Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia (artt. 650-730)

Articolo 650
Articolo 651
Articolo 652
Articolo 654
Articolo 655
Articolo 656
Articolo 657
Articolo 658