Art.651 CP – Articolo 651 del Codice Penale Italiano
Art. 651.
Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.
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Libro terzo
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia (artt. 650-730)
Articolo 650
Articolo 652
Articolo 653
Articolo 654
Articolo 655
Articolo 656