Articolo 651 del Codice Penale

Art.651 CP – Articolo 651 del Codice Penale Italiano

Art. 651.
Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 648 ter
Articolo 648 ter 1
Articolo 648 quater
Articolo 649

Libro terzo
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

 

Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia (artt. 650-730)

Articolo 650
Articolo 652
Articolo 653
Articolo 654
Articolo 655
Articolo 656