Articolo 65 del Codice Penale

Art.65 CP – Articolo 65 del Codice Penale Italiano

Art. 65.

Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1) alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 61
Articolo 62
Articolo 62 bis
Articolo 63
Articolo 64
Articolo 66
Articolo 67
Articolo 68
Articolo 69
Articolo 70