Articolo 649 del Codice Penale

Art.649 CP – Articolo 649 del Codice Penale Italiano

Art. 649.
Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
1-bis. della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso; (1)
2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato , o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.(2)
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

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Libro terzo
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

 

Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia (artt. 650-730)

Articolo 650
Articolo 651
Articolo 652
Articolo 653
Articolo 654