Articolo 646 del Codice Penale

Art.646 CP – Articolo 646 del Codice Penale Italiano

Art. 646.
Appropriazione indebita.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 (2).
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
[Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61.] (1)

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