Articolo 645 del Codice Penale

Art.645 CP – Articolo 645 del Codice Penale Italiano

Art. 645.
Frode in emigrazione.

Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.

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