Art.644 bis CP – Articolo 644 bis del Codice Penale Italiano
(…) (1)
(1) L’artcolo, aggiunto dall’art. 11-quinquies, comma secondo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, sulla criminalità mafiosa è stato poi abrogato dall’art. 1, L. 7 marzo 1996, n. 108, in materia di usura.
Lo stesso recitava: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un’altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
Si applica la disposizione del terzo comma dell’articolo 644.»
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