Articolo 641 del Codice Penale

Art.641 CP – Articolo 641 del Codice Penale Italiano

Art. 641.

Insolvenza fraudolenta.

Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516.
L’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

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