Articolo 637 del Codice Penale

Art.637 CP – Articolo 637 del Codice Penale Italiano

Art. 637.
Ingresso abusivo nel fondo altrui.

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

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