Articolo 635 ter del Codice Penale

Art.635 ter CP – Articolo 635 ter del Codice Penale Italiano

Art. 635-ter (1)
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca piu‘ grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. (2)

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 632
Articolo 633
Articolo 634
Articolo 635
Articolo 635 bis

Articolo 635 quater
Articolo 635 quinquies
Articolo 636
Articolo 637
Articolo 638