Articolo 631 del Codice Penale

Art.631 CP – Articolo 631 del Codice Penale Italiano

Art. 631.
Usurpazione.

Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

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