Articolo 622 del Codice Penale

Art.622 CP – Articolo 622 del Codice Penale Italiano

Art. 622.
Rivelazione di segreto professionale.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (1), sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 617 sexies
Articolo 618
Articolo 619
Articolo 620
Articolo 621
Articolo 623
Articolo 623 bis

Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)

Articolo 624
Articolo 624 bis
Articolo 625