Articolo 620 del Codice Penale

Art.620 CP – Articolo 620 del Codice Penale Italiano

Art. 620.
Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. (1)

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Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)

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