Articolo 619 del Codice Penale

Art.619 CP – Articolo 619 del Codice Penale Italiano

Art. 619.
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell’articolo 616 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole senza giusta causa rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. (1)

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Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)

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