Articolo 617 sexies del Codice Penale

Art.617 sexies CP – Articolo 617 sexies del Codice Penale Italiano

Art. 617-sexies.
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. (1)

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