Art.617 bis CP – Articolo 617 bis del Codice Penale Italiano
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (2)
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 19, comma 4, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche».
(2) Comma così sostituito dall’art. 19, comma 4, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.
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