Art.615 CP – Articolo 615 del Codice Penale Italiano
Art. 615.
Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.
Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. (1)
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