Art.615 quinquies CP – Articolo 615 quinquies del Codice Penale Italiano
Art. 615-quinquies.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (1)
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329 (2).
(1) Rubrica così modificata dall’art. 19, comma 2, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico».
(2) Comma così modificato dall’art. 19, comma 2, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.
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