Articolo 613 del Codice Penale

Art.613 CP – Articolo 613 del Codice Penale Italiano

Art. 613.

Stato di incapacità procurato mediante violenza.

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere è punito con la reclusione fino a un anno.
Il consenso dato dalle persone indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo 579 non esclude la punibilità.
La pena è della reclusione fino a cinque anni:
1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 609 duodecies
Articolo 610
Articolo 611
Articolo 612
Articolo 612 bis
Articolo 613 bis
Articolo 613 ter
Articolo 614
Articolo 615
Articolo 615 bis