Articolo 610 del Codice Penale

Art.610 CP – Articolo 610 del Codice Penale Italiano

Art. 610.
Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

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