Articolo 609 undecies del Codice Penale

Art.609 undecies CP – Articolo 609 undecies del Codice Penale Italiano

Art. 609-undecies.
Adescamento di minorenni. (1)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore (2).

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