Articolo 609 octies del Codice Penale

Art.609 octies CP – Articolo 609 octies del Codice Penale Italiano

Art. 609.
Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno.

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