Articolo 603 del Codice Penale

Art.603 CP – Articolo 603 del Codice Penale Italiano

Art. 603
Plagio. (1)

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 1981, n. 96, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo.

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