Art.600 septies 1 CP – Articolo 600 septies 1 del Codice Penale Italiano
Art. 600-septies.1Circostanza attenuante. (1)La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti.
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