Art.600 quinquies CP – Articolo 600 quinquies del Codice Penale Italiano
Art. 600-quinquies.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.
Cfr. Tribunale di Milano, sez. X penale, sentenza 19 luglio 2007, n. 2161 in Altalex Massimario.
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