Articolo 600 octies del Codice Penale

Art.600 octies CP – Articolo 600 octies del Codice Penale Italiano

Art. 600-octies

Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio (1)(2).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni (3).
Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni (4).