Art.600 octies CP – Articolo 600 octies del Codice Penale Italiano
Art. 600-octies
Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio (1)(2).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni (3).
Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni (4).
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 600 quater 1
Articolo 600 quinquies
Articolo 600 sexies
Articolo 600 septies
Articolo 600 septies 1
Articolo 601
Articolo 601 bis
Articolo 602
Articolo 602 bis
Articolo 602 ter