Articolo 599 del Codice Penale

Art.599 CP – Articolo 599 del Codice Penale Italiano

Art. 599.
Provocazione. (1)

(………) (2)
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. (3)
(……..) (2)

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
(2) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
(3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente:
«Ritorsione e provocazione».
Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.

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