Art.590 quinquies CP – Articolo 590 quinquies del Codice Penale Italiano
Art. 590-quinquies. (1)
Definizione di strade urbane e extraurbane.
Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2.
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