Art.590 quater CP – Articolo 590 quater del Codice Penale Italiano
Art. 590-quater. (1)
Computo delle circostanze.
Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 589 bis
Articolo 589 ter
Articolo 590
Articolo 590 bis
Articolo 590 ter
Articolo 590 quinquies
Articolo 590 sexies
Articolo 591
Articolo 592
Articolo 593