Art.588 CP – Articolo 588 del Codice Penale Italiano
Art. 588.
Rissa.
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000 (1).
Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se l’uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. (2)
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