Articolo 586 del Codice Penale

Art.586 CP – Articolo 586 del Codice Penale Italiano

Art. 586.
Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 583 bis
Articolo 583 ter
Articolo 583 quater
Articolo 584
Articolo 585
Articolo 587
Articolo 588
Articolo 589
Articolo 589 bis
Articolo 589 ter