Articolo 583 ter del Codice Penale

Art.583 ter CP – Articolo 583 ter del Codice Penale Italiano

Art. 583-ter.
Pena accessoria. (1)

La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

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