Articolo 581 del Codice Penale

Art.581 CP – Articolo 581 del Codice Penale Italiano

Art. 581.
Percosse.

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. (1)
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

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