Art.577 CP – Articolo 577 del Codice Penale Italiano
Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso:
1. contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (1);
2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3. con premeditazione;
4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (2).
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste (3).
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 574
Articolo 574 bis
Articolo 574 ter
Titolo XII – Dei delitti contro la persona (artt. 575-623)
Articolo 575
Articolo 576
Articolo 578
Articolo 579
Articolo 580
Articolo 581
Articolo 582