Art.576 CP – Articolo 576 del Codice Penale Italiano
Si applica la pena dell’ergastolo (2) se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:
1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell’articolo 61;
2. contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
3. dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4. dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies .(2)
5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa. (3)
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. (4)
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell’articolo 61.
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