Articolo 575 del Codice Penale

Art.575 CP – Articolo 575 del Codice Penale Italiano

Art. 575.
Omicidio.

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Per approfondimenti vedi la voce Altalexpedia «Omicidio«.

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