Articolo 574 ter del Codice Penale

Art.574 ter CP – Articolo 574 ter del Codice Penale Italiano

Art. 574 ter
Costituzione di un’unione civile agli effetti della legge penale. (1)

Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualita’ di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 571
Articolo 572
Articolo 573
Articolo 574
Articolo 574 bis
Titolo XII – Dei delitti contro la persona (artt. 575-623)

Articolo 575
Articolo 576
Articolo 577
Articolo 578
Articolo 579