Art.573 CP – Articolo 573 del Codice Penale Italiano
Art. 573.
Sottrazione consensuale di minorenni.
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni. (1)
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 568
Articolo 569
Articolo 570
Articolo 571
Articolo 572
Articolo 574
Articolo 574 bis
Articolo 574 ter