Articolo 568 del Codice Penale

Art.568 CP – Articolo 568 del Codice Penale Italiano

Art. 568.
Occultamento di stato di un figlio. (1)

Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (2)

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 563
Articolo 564
Articolo 565
Articolo 566
Articolo 567
Articolo 569
Articolo 570
Articolo 571
Articolo 572
Articolo 573