Articolo 567 del Codice Penale

Art.567 CP – Articolo 567 del Codice Penale Italiano

Art. 567.
Alterazione di stato. 

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. (1)

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 21 settembre-10 novembre 2016, n. 236 (Gazz. Uff. 16 novembre 2016, n. 46 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.

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