Art.566 CP – Articolo 566 del Codice Penale Italiano
Art. 566.
Supposizione o soppressione di stato.
Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
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