Articolo 565 del Codice Penale

Art.565 CP – Articolo 565 del Codice Penale Italiano

Art. 565.
Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica.

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a euro 516.

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