Art.561 CP – Articolo 561 del Codice Penale Italiano
Art. 561.
Casi di non punibilità. Circostanza attenuante. (1)
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell’altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell’altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita. ]
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