Articolo 560 del Codice Penale

Art.560 CP – Articolo 560 del Codice Penale Italiano

Art. 560.
Concubinato.

[Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.
La concubina è punita con la stessa pena.
Il delitto è punibile a querela della moglie.
] (1)

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