Articolo 56 del Codice Penale

Art.56 CP – Articolo 56 del Codice Penale Italiano

Art. 56.

Delitto tentato.

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato è punito; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

_______________

Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 8 ottobre 2007, n. 37077, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 11 aprile 2008, n. 15323, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 28 ottobre 2008, n. 40058, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 4 marzo 2009, n. 9914, Cassazione Penale, sez. II, sentenza 10 marzo 2009, n. 10547, Cassazione Penale, sez. II, sentenza 10 giugno 2009, n. 23491 e Cassazione Penale, sez. II, sentenza 18 novembre 2009, n. 44029 in Altalex Massimario.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 51
Articolo 52
Articolo 53
Articolo 54
Articolo 55
Articolo 57
Articolo 57 bis
Articolo 58
Articolo 58 bis
Articolo 59