Articolo 559 del Codice Penale

Art.559 CP – Articolo 559 del Codice Penale Italiano

[Art. 559.
Adulterio.

La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. (1)
Il delitto è punibile a querela del marito. (2)]
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