Articolo 557 del Codice Penale

Art.557 CP – Articolo 557 del Codice Penale Italiano

Art. 557.
Prescrizione del reato.

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall’articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.

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